1. Il prefetto, entro un mese dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
2. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 41 del testo unico, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della presente legge.
3. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi sono effettuati secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.
4. Eseguiti la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 2, e il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti ai